IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 29 aprile 1999,  n.  1999/37/CE  del  Consiglio,
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,  recepita  con
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  14  febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000; 
  Visto il regio decreto-legge 15  marzo  1927,  n.  436,  convertito
dalla  legge  19  febbraio  1928,  n.  510,  recante  disciplina  dei
contratti di  compravendita  degli  autoveicoli  ed  istituzione  del
Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club
d'Italia; 
  Visto  il  regio  decreto  29  luglio  1927,   n.   1814,   recante
disposizioni di attuazione e transitorie del regio  decreto-legge  15
marzo 1927, n. 436; 
  Visto il libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; 
  Vista la legge 1° dicembre 1986, n.  870,  recante  misure  urgenti
straordinarie  per  i  servizi   della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero
dei trasporti, e in particolare l'articolo 18 e l'allegata Tabella  3
relativa alle tariffe per le operazioni di motorizzazione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice della strada; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche,  e  in
particolare l'articolo 8, commi 1, lettera d), e 5; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2016,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
codice della strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del  servizio
di informatica del centro elaborazione dati della Direzione  generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, concernente regolamento recante norme per la  semplificazione
del procedimento  relativo  alla  immatricolazione,  ai  passaggi  di
proprieta'  e  alla   reimmatricolazione   degli   autoveicoli,   dei
motoveicoli e dei rimorchi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
riunione del 20 aprile 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista  la  seconda  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei
ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della  Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 5, della citata legge n. 124 del 2015; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Documento unico di circolazione e di proprieta' 
 
  1. A decorrere dal  1°  luglio  2018,  la  carta  di  circolazione,
redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva  29  aprile
1999, n. 1999/37/CE del Consiglio,  costituisce  il  documento  unico
contenente i dati di circolazione e di proprieta' degli  autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei  beni  mobili
registrati di cui al libro VI, titolo I, capo  III,  sezione  I,  del
codice civile. 
  2. Nella carta di circolazione  di  cui  al  comma  1,  di  seguito
denominata «documento unico», sono annotati: 
    a) i dati tecnici del veicolo; 
    b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli  articoli  91,
93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    c) i dati validati  dal  Pubblico  registro  automobilistico,  di
seguito PRA,  relativi  alla  situazione  giuridico-patrimoniale  del
veicolo; 
    d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione
conseguente alla sua demolizione o alla sua  definitiva  esportazione
all'estero. 
  3. Nel documento unico sono, altresi',  annotati  i  dati  relativi
alla  sussistenza  di  privilegi   e   ipoteche,   di   provvedimenti
amministrativi e giudiziari che incidono  sulla  proprieta'  e  sulla
disponibilita' del  veicolo,  annotati  presso  il  PRA,  nonche'  di
provvedimenti  di  fermo  amministrativo,  con  le  modalita',  anche
telematiche, previste con decreto del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il  Ministero  della  giustizia,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  competente
al  rilascio  della  carta  di  circolazione,  che  ha  validita'  di
certificazione  dei  dati  in  essa  contenuti,  ferma  restando   la
responsabilita' dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per  i
dati relativi  alla  proprieta'  e  alla  locazione  finanziaria  dei
veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  i
dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  l'art.  76  della  Costituzione   della
          Repubblica italiana: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE (Direttiva
          del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei
          veicoli)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee (GUCE) 1° giugno 1999, n. L 138. 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione 14 febbraio 2000  (Attuazione  della  direttiva
          1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile  1999,  relativa  ai
          documenti di immatricolazione dei  veicoli)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2000, n. 52. 
              -  Il  regio  decreto-legge  15  marzo  1927,  n.   436
          (Disciplina   dei   contratti   di   compravendita    degli
          autoveicoli   ed   istituzione   del   Pubblico    Registro
          Automobilistico  presso  le   sedi   dell'Automobile   Club
          d'Italia), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  11  aprile
          1927, n. 84, e' stato convertito dalla  legge  19  febbraio
          1928, n. 510, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  marzo
          1928, n. 75. 
              -  Il  regio  decreto   29   luglio   1927,   n.   1814
          (Disposizioni  di  attuazione  e  transitorie   del   regio
          decreto-legge  15  marzo  1927,  n.  436,  concernente   la
          disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli
          e  l'istituzione  del  Pubblico  registro   automobilistico
          presso  le  sedi   dell'Automobile   club   d'Italia),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230. 
              - Il libro VI, titolo  I,  capo  III,  sezione  I,  del
          codice civile, approvato con regio decreto 16  marzo  1942,
          n.  262,  recano,  rispettivamente,   «Della   tutela   dei
          diritti», «Della trascrizione», «Della  trascrizione  degli
          atti relativi ad alcuni beni mobili»,  «Della  trascrizione
          relativamente   alle   navi,   agli   aeromobili   e   agli
          autoveicoli». 
              - Si riporta l'articolo  18  della  legge  1°  dicembre
          1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie  per  i  servizi
          della Direzione generale della motorizzazione civile e  dei
          trasporti in concessione del Ministero dei trasporti): 
              «Art.18. -  1.  La  tabella  allegata  al  decreto  del
          Ministro dei trasporti del  19  dicembre  1980,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  80  del  21  marzo  1981,  e'
          sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge. 
              2. Gli aumenti fra gli importi  delle  singole  tariffe
          previste dalla suddetta  tabella  3  e  gli  importi  delle
          corrispondenti  tariffe  della  tabella  approvata  con  il
          citato decreto ministeriale 19  dicembre  1980  entrano  in
          vigore in misura limitata  al  60  per  cento  fino  al  31
          dicembre 1986 ed  in  misura  intera  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 1987. 
              3. Con decreto del Ministro dei trasporti,  emanato  di
          concerto con il Ministro del tesoro, puo'  essere  disposto
          il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi
          per le operazioni di cui  ai  numeri  4),  5)  e  6)  della
          tabella   3   suindicata,    quando    queste    richiedono
          l'utilizzazione di particolari attrezzature. 
              4. Con decreto del Ministro dei trasporti,  emanato  di
          concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei  diritti
          fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi  di  cui  al
          precedente comma e' adeguata ogni due anni, a partire dalla
          data di entrata in vigore della presente legge in relazione
          alle variazioni dell'indice  ISTAT  del  costo  della  vita
          nonche' agli incrementi del costo dei  servizi  considerati
          dalla citata tabella.». 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice  della  strada),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. n. 74. 
              - Si riportano i commi 1, lettera d), e 5 dell'articolo
          8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo  in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche): 
              «Art. 8  (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  dei   Ministeri,   delle   agenzie   governative
          nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.  I
          decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                (Omissis); 
                d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
          materia di autoveicoli:  riorganizzazione,  ai  fini  della
          riduzione  dei  costi  connessi  alla  gestione  dei   dati
          relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli  e
          della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
          anche  mediante  trasferimento,  previa  valutazione  della
          sostenibilita' organizzativa ed economica,  delle  funzioni
          svolte dagli uffici del Pubblico  registro  automobilistico
          al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
          conseguente   introduzione   di   un'unica   modalita'   di
          archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
          contenente i  dati  di  proprieta'  e  di  circolazione  di
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,  da  perseguire  anche
          attraverso l'eventuale istituzione di  un'agenzia  o  altra
          struttura sottoposta alla  vigilanza  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica; svolgimento  delle  relative
          funzioni con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente; 
                (Omissis). 
              5. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  i
          Ministri interessati, previa acquisizione del parere  della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari  e  della  Commissione   parlamentare   per   la
          semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67 (Proroga delle
          missioni internazionali delle Forze armate  e  di  polizia,
          iniziative di cooperazione  allo  sviluppo  e  sostegno  ai
          processi di ricostruzione e partecipazione alle  iniziative
          delle organizzazioni internazionali per  il  consolidamento
          dei processi di pace e di stabilizzazione,  nonche'  misure
          urgenti  per  la  sicurezza),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2016, n. 113, e' stato convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2016,   n.   131,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2016, n. 164. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della  strada),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.  n.
          134. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          settembre  1994,  n.  634  (Regolamento  per   l'ammissione
          all'utenza  del  servizio   di   informatica   del   centro
          elaborazione   dati   della   Direzione   generale    della
          motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  novembre  1994,  n.
          271. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante  norme  per  la
          semplificazione    del    procedimento    relativo     alla
          immatricolazione,  ai  passaggi  di   proprieta'   e   alla
          reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
          rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo  1999,  n.
          50), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  dicembre
          2000, n. 285. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE (Direttiva
          del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei
          veicoli)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee (GUCE) 1° giugno 1999, n. L 138. 
              - Per i riferimenti del libro VI, titolo I,  capo  III,
          sezione I, del codice  civile,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riportano gli articoli 91, 93  e  94  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
              «Art. 91 (Locazione senza conducente  con  facolta'  di
          acquisto-leasing  e  vendita  di  veicoli  con   patto   di
          riservato dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli  ed
          i  rimorchi  locati   con   facolta'   di   acquisto   sono
          immatricolati  a  nome  del  locatore,  ma  con   specifica
          annotazione sulla carta di circolazione del nominativo  del
          locatario e della data di scadenza del relativo  contratto.
          In tale ipotesi, la immatricolazione  viene  effettuata  in
          relazione all'uso  cui  il  locatario  intende  adibire  il
          veicolo e a condizione che lo stesso sia  in  possesso  del
          titolo  e  dei  requisiti  eventualmente  prescritti  dagli
          articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi,  si  considera
          intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
          Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
          al P.R.A. 
              2. Ai  fini  del  risarcimento  dei  danni  prodotti  a
          persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario
          e' responsabile  in  solido  con  il  conducente  ai  sensi
          dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile. 
              3. Nell'ipotesi di vendita  di  veicolo  con  patto  di
          riservato dominio, il  veicolo  e'  immatricolato  al  nome
          dell'acquirente, ma con specifica indicazione  nella  carta
          di circolazione del nome del  venditore  e  della  data  di
          pagamento dell'ultima  rata.  Le  stesse  indicazioni  sono
          riportate nella iscrizione al P.R.A. 
              4. Ai fini delle violazioni amministrative  si  applica
          all'utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria   e
          all'acquirente con patto di riservato dominio  l'art.  196,
          comma 1.». 
              «Art. 93 (Formalita'  necessarie  per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per  circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati  presso  il  Dipartimento  per  i   trasporti
          terrestri. 
              2.  L'ufficio  competente  del   Dipartimento   per   i
          trasporti   terrestri   provvede   all'immatricolazione   e
          rilascia la carta di circolazione  intestandola  a  chi  si
          dichiara   proprietario   del   veicolo,   indicando,   ove
          ricorrano, anche le generalita'  dell'usufruttuario  o  del
          locatario con facolta' di  acquisto  o  del  venditore  con
          patto di riservato dominio, con le  specificazioni  di  cui
          all'art. 91. 
              3. La carta di circolazione non puo' essere  rilasciata
          se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
          il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          con  propri  decreti,  stabilisce   le   procedure   e   la
          documentazione  occorrente   per   l'immatricolazione,   il
          contenuto  della  carta  di  circolazione,  prevedendo,  in
          particolare per i rimorchi,  le  annotazioni  eventualmente
          necessarie per consentirne il traino. L'ufficio  competente
          del Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  per  i  casi
          previsti dal comma 5,  da'  immediata  comunicazione  delle
          nuove immatricolazioni al Pubblico registro automobilistico
          gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990,  n.
          187. 
              5. Per i veicoli soggetti  ad  iscrizione  nel  P.R.A.,
          oltre la carta di circolazione, e' previsto il  certificato
          di proprieta', rilasciato dallo  stesso  ufficio  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187,  a
          seguito di istanza da presentare  a  cura  dell'interessato
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
          della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'   data
          comunicazione  dal  P.R.A.  agli  uffici   competenti   del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  i  tempi  e  le
          modalita'  di  tale   comunicazione   sono   definiti   nel
          regolamento. Dell'avvenuta presentazione della  istanza  il
          P.R.A. rilascia ricevuta. 
              6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati  nell'art.
          10,  comma  1,  e'  rilasciata  una   speciale   carta   di
          circolazione,     che     deve     essere      accompagnata
          dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo  stesso.
          Analogo speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
          agricole quando per le stesse ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'art. 104, comma 8. 
              7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          422 ad euro 1.697. Alla  medesima  sanzione  e'  sottoposto
          separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
          o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente  con
          patto di riservato dominio. Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI. 
              8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad  una
          motrice le cui  caratteristiche  non  siano  indicate,  ove
          prescritto, nella carta di circolazione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          85 ad euro 338. 
              9. Chiunque non  provveda  a  richiedere,  nei  termini
          stabiliti, il rilascio del  certificato  di  proprieta'  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 169 ad euro 680. La carta di circolazione  e'
          ritirata  da  chi  accerta  la   violazione;   e'   inviata
          all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse. 
              10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
          Forze armate di cui all'art. 138,  comma  1,  ed  a  quelli
          degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
          11; a tali veicoli si applicano le  disposizioni  dell'art.
          138. 
              11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego  dei
          servizi di polizia stradale  indicati  nell'art.  11  vanno
          immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri, su richiesta del  corpo,  ufficio  o
          comando che utilizza tali veicoli per i servizi di  polizia
          stradale.  A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando   viene
          rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri che ha  immatricolato  il  veicolo,  la
          carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i  dati
          di  cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato esclusivamente a servizio  di  polizia  stradale.
          Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche  di  tali
          veicoli. 
              12. Al fine di realizzare  la  massima  semplificazione
          procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti  con  il
          cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  gli   adempimenti   amministrativi
          previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
          gestiti dagli uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico
          gestito  dall'A.C.I.  a  mezzo   di   sistemi   informatici
          compatibili.   La   determinazione   delle   modalita'   di
          interscambio dei dati, riguardanti il  veicolo  e  ad  esso
          connessi, tra  gli  uffici  suindicati  e  tra  essi  e  il
          cittadino e' disciplinata dal regolamento.». 
              «Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e   per   il
          trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso
          di   trasferimento   di   proprieta'   degli   autoveicoli,
          motoveicoli  e  rimorchi  o  nel   caso   di   costituzione
          dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con  facolta'
          di acquisto, il competente ufficio del  PRA,  su  richiesta
          avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni  dalla  data
          in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata  autenticata  o
          giudizialmente accertata, provvede  alla  trascrizione  del
          trasferimento o degli  altri  mutamenti  indicati,  nonche'
          all'emissione  e  al  rilascio  del  nuovo  certificato  di
          proprieta'. 
              2.  L'ufficio  competente  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro  il
          termine di cui al comma  1,  provvede  all'emissione  e  al
          rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
          dei mutamenti di  cui  al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei
          trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  di
          persona giuridica, l'ufficio di cui al  periodo  precedente
          procede all'aggiornamento della carta di circolazione. 
              3.  Chi  non  osserva  le  disposizioni  stabilite  nel
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 712 ad euro 3.558. 
              4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non  e'
          stato richiesto, nel termine stabilito dai  commi  1  e  2,
          l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione  e
          del certificato di proprieta'  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  356  ad
          euro 1.778. 
              4-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  93,
          comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
          dell'intestatario della carta di  circolazione  ovvero  che
          comportino la disponibilita' del veicolo,  per  un  periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
          dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni,  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici  al  fine  dell'annotazione  sulla
          carta  di   circolazione,   nonche'   della   registrazione
          nell'archivio di cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera
          b), e 226, comma 5. In caso  di  omissione  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 3. 
              5. La carta di circolazione e' ritirata  immediatamente
          da chi accerta le violazioni previste nei commi 4  e  4-bis
          ed e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti  terrestri,  che   provvede   al   rinnovo   dopo
          l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
              6. Per gli atti di trasferimento  di  proprieta'  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti  in  essere  fino
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          e'  consentito  entro  novanta  giorni   procedere,   senza
          l'applicazione     di     sanzioni,     alle     necessarie
          regolarizzazioni. 
              7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle
          tasse di circolazione e relative  soprattasse  e  accessori
          derivanti dalla titolarita'  di  beni  mobili  iscritti  al
          Pubblico  registro  automobilistico,   nella   ipotesi   di
          sopravvenuta   cessazione   dei   relativi   diritti,    e'
          sufficiente   produrre   ai   competenti   uffici    idonea
          documentazione attestante la  inesistenza  del  presupposto
          giuridico per l'applicazione della tassa. 
              8. In tutti i casi in cui e'  dimostrata  l'assenza  di
          titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
          uffici di cui al comma 1 procedono  all'annullamento  delle
          procedure di riscossione coattiva delle tasse,  soprattasse
          e accessori.».